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SCUOLE – Contributi corsi per docenti

 

SCUOLE – Contributi corsi per docenti

Contributi concessi a enti e associazioni per l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento destinati a docenti di lingua italiana operanti nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero

A) Provvedimenti di carattere normativo

- Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 581 del 1° dicembre 1992 (Regolamento recante norme sull’erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero)
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 171 del 3 marzo 1995 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell’Amministrazione degli affari esteri)
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
- Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale-Direttore Centrale per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana n. 0124 del 17 febbraio 2022
Ove non presente in questa pagina, il testo aggiornato di tutti i provvedimenti sopra elencati, è consultabile nel sito “Normattiva”:
http://www.normattiva.it/

B) Bilancio dello Stato

Piano gestionale 3 del capitolo 2619 dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

C) Destinazione dei contributi

I. Tramite i contributi lo Stato Italiano può cofinanziare la spesa che i richiedenti sostengono per organizzare ed erogare corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento destinati a docenti di lingua italiana operanti nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero.
II. I contributi sono concessi solo per corsi riservati ai docenti che soddisfino i seguenti requisiti:
(1) essere insegnanti, italiani o stranieri, di lingua italiana;
(2) operare nelle istituzioni scolastiche straniere o nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
(3) non appartenere ai ruoli dello Stato (ossia non essere stati destinati all’estero con decreto ministeriale, bensì essere stati assunti o comunque utilizzati con contratto di diritto privato dalle istituzioni menzionate nel punto n. II.2).
III. I contributi non possono cofinanziare la partecipazione a convegni.

D) Requisiti dei richiedenti

Il richiedente dev’essere un soggetto pubblico o privato:
(1) che opera nel Paese in cui presenta la propria richiesta, e
(2) che appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) ente,
(b) associazione.
Ad esempio il richiedente può essere un’istituzione scolastica, un’istituzione universitaria, un’associazione di docenti o un ente specializzato nell’insegnamento della lingua italiana.

E) Uffici presso i quali presentare le richieste

Il richiedente deve presentare la propria richiesta di contributo a uno dei seguenti Uffici esteri del MAECI:
(1) Ambasciata d’Italia nel Paese in cui il richiedente opera,
(2) eventuali Istituti Italiani di Cultura operanti nel medesimo Paese e nella cui circoscrizione il richiedente opera.
Di conseguenza il richiedente che opera nella Repubblica di Slovenia, può presentare la propria richiesta di contributo:
(1) all’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Slovenia,
(2) all’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana.

F) Requisiti delle richieste

I. Per ciascun contributo va prodotta un’apposita richiesta.
II. La richiesta deve:
(1) essere redatta sulla carta intestata del richiedente in lingua italiana e indicare gli importi in Euro, a meno che non sia espressamente richiesto d’indicarli in una valuta diversa dall’Euro;
(2) contenere una descrizione dettagliata del progetto di corso e delle corrispondenti necessità di formazione;
(3) recare, se esiste, il timbro ufficiale del richiedente;
(4) essere firmata dalla persona che rappresenta legalmente il richiedente;
(5) indicare la data (luogo e giorno) nella quale detta persona ha firmato la richiesta stessa;
(6) recare in allegato il Formulario D;
(7) recare in allegato il Formulario D2, solo se al richiedente è stato concesso un contributo in un anno precedente l’anno solare 2022.
III. Ognuno dei due formularii menzionati nel punto II, deve:
(1) essere compilato al calcolatore in lingua italiana e indicare gli importi in Euro, a meno che non sia espressamente richiesto d’indicarli in una valuta diversa dall’Euro;
(2) recare, se esiste, il timbro ufficiale del richiedente;
(3) essere firmato dalla persona che rappresenta legalmente il richiedente;
(4) indicare luogo e giorno nei quali detta persona ha firmato il formulario stesso.

G) Termine entro il quale presentare le richieste

Le richieste vanno prodotte entro e non oltre il 28 marzo 2022.

H) Modalità in cui presentare le richieste

I. Il richiedente può formulare le richieste in forma cartacea e farle pervenire:
(1) tramite consegna manuale oppure
(2) tramite servizio postale oppure
(3) via fax.
II. Il richiedente può inoltre presentare la richiesta per via telematica in uno dei modi previsti dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82 del 2005, e in particolare sottoscrivendola e presentandola unitamente alla copia della propria carta d’identità che sia in corso di validità, o di un altro documento che sia in corso di validità e che risulti equipollente alla carta d’identità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445 del 2000, (come il passaporto e la patente di guida, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciate da un’Amministrazione dello Stato). Infatti le istanze presentate per via telematica nei modi sopra definiti, sono equivalenti alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

 I) Criteri di concessione dei contributi

I criteri sono stabiliti dal Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale-Direttore Centrale per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana n. 0124 del 17 febbraio 2022.


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